Regolamento per l’iscrizione al Registro Italiano Counselor, per l’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi

B – Regolamento per l’iscrizione al Registro Italiano Counselor, per l’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi di Counseling

Articolo 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi del counselor, ai fini della loro iscrizione al “Registro Italiano Counselor S.I.Co.”  Il regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere l’iscrizione al registro. Gli iscritti al Registro conseguono la possibilità di fregiarsi del marchio di qualità ’ relativo al proprio ambito professionale.

Sulla corretta applicazione del presente regolamento sorveglia il Consiglio di Amministrazione. Il presente regolamento si applica a tutti i candidati che abbiano presentato richiesta di iscrizione al Registro.

Articolo 2 – CONDIZIONI GENERALI

Con la presentazione della richiesta di attestazione, il candidato accetta tutte le condizioni indicate nel regolamento in vigore. La S.I.Co. garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati e degli iscritti al Registro Italiano Counselor, avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e che il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della S.I.Co., mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Delegato della S.I.Co.

Articolo 3 – PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE

  • Presentazione della richiesta per  l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi al C.d.A.
  • Istruzione della richiesta e verifica titoli.

Al ricevimento della richiesta, il C.d.A. provvede alla annotazione della data di ricezione ed alla verifica dei titoli secondo le modalità previste dall’Art. 9 del Regolamento A e  l’A.D. provvede nel caso di incompletezza della documentazione, a segnalare le carenze al Candidato, richiedendo l’invio della documentazione mancante. Al completamento di questa prima fase dell’iscritto alla S.I.Co., l’Amministratore Delegato comunica l’esito ai Candidati provvedendo agli adempimenti previsti dalla Legge 31.12.96 n. 675.

3.3 Procedure d’esame

3.3.1 La Commissione d’esame

La Commissione d’esame è costituita dal Presidente della Commissione e dai Commissari. Della Commissione d’esame fa parte, con il ruolo di Commissario e di Segretario Tecnico, l’Amministratore Delegato S.I.Co. o un suo delegato a ciò Responsabile. Tutti i membri della S.I.Co., sentiti il C.d.A., il suo Presidente e l’Amministratore Delegato, possono essere chiamati a svolgere il ruolo di Commissario d’esame, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco dei Commissari. La Commissione, per essere considerata valida ai fini dell’esame di un candidato, deve essere composta da un minimo di 2 Commissari con diritto di voto.

3.3.2 Presidente della Commissione d’Esame

Garantisce circa il corretto svolgimento dell’esame nel rispetto della presente procedura. Concorda con l’Amministratore Delegato le modalità operative ed i dettagli relativi alla sessione d’esame. In collaborazione con gli altri Commissari d’esame e sentiti gli eventuali Consulenti della Commissione d’esame, valuta le singole prove d’esame sostenute dai Candidati ed esprime un giudizio complessivo proponendo al  C.d.A ed alla Presidenza il rilascio della attestazione.

3.3.3 Struttura dell’esame

La valutazione  del candidato viene effettuata dalla commissione sulla base dei percorsi d’esame stabiliti dal bando d’iscrizione. All’interno del bando di attestazione sono altresì definiti i contenuti e le modalità di conduzione e valutazione di ogni singola prova d’esame.

3.3.4 Modalità di conduzione dell’esame

Nel corso dell’esame scritto devono essere sempre presenti almeno due Commissari d’esame. Non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. I candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri, norme e cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d’esame annullata senza alcuna possibilità di appello. Per altre infrazioni di carattere minore, il Candidato verrà richiamato formalmente una prima volta. Al ripetersi della stessa infrazione sarà allontanato e la prova d’esame annullata. Nel corso dello svolgimento della prova orale sono presenti almeno due Commissari d’esame. Gli argomenti trattati e le prestazioni del candidato vengono registrate a cura di ogni singolo Commissario sulla propria scheda di valutazione. I punti di forza e di debolezza del candidato, vengono registrati da ogni singolo Commissario mentre il Presidente della Commissione od un suo incaricato, nel caso di più Commissioni, provvedono alle sintesi. Le prove scritte ed orali avvengono a porte chiuse. Alle stesse può essere invitato a partecipare, in qualità di Osservatore, membri  del Ministero della Giustizia, del Ministero della Sanità, del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, delle Associazioni dei consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

I membri del C.d.A. e l’Amministratore Delegato del S.I.Co. hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame, relazionando circa l’esito della loro presenza al Presidente del C.d.A.. Gli atti della Commissione sono riportati in verbali o comunicazioni redatte e trasmesse all’Amministratore Delegato.

3.4 Rilascio della Attestazione e dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi di counseling.

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d’esame, l’Amministratore Delegato sottoscrive l’attestato  e lo sottopone alla firma del Presidente S.I.Co.

Sull’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi di Counseling viene specificato l’ambito  di intervento in cui l’iscritto ha maturato la propria esperienza specifica ed eventualmente l’indirizzo applicativo specifico, su richiesta dell’interessato. Le attività della Direzione S.I.Co. e della Commissione d’esame sono sottoposte al controllo ed alla sorveglianza del C.d.A.

L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi può essere emesso nei confronti di quei Candidati che:

Abbiano i titoli richiesti;

Abbiano superato la prova scritta e quella orale con una valutazione complessiva di idoneità;

Siano in regola con il pagamento delle quote;

Abbiano sottoscritto la documentazione preliminare;

Siano stati iscritti nel Registro S.I.Co. secondo quanto previsto dalle precedenti Norme Transitorie dello Statuto e del Regolamento Interno S.I.Co.

Entro i successivi 90 giorni dal termine di ogni sessione d’esame, viene convocato un Consiglio di Amministrazione allo scopo di ratificare l’emissione degli attestati ed effettuare eventuali verifiche sulle pratiche dei candidati.

Articolo 4 – RIPETIZIONE DELL’ESAME

Il Candidato può ripetere quante volte desidera le prove scritte e la prova orale. Il superamento dell’eventuale prova scritta è sempre valida ai fini della ammissione al successivo esame orale.

Articolo 5 – RINNOVO DELLA ATTESTAZIONE di QUALITA’ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI DI COUNSELIG

Entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’ Attestazione di Qualità (triennale) l’iscritto nel registro è tenuto a:

  • presentare richiesta scritta di rinnovo dell’ Attestazione di Qualità in carta semplice a mezzo R/R
  • aggiornare il curriculum dell’esperienza professionale, specifica ed operativa. Il documento deve essere firmato dal Candidato, datato e corredato con le dichiarazioni di eventuale convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di lavoro (pubblici e/o privati) o dagli utenti/clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di attestazione, contratti ecc.;
  • fornire la fotocopia degli attestati di frequenza a corsi/seminari di counseling e di aggiornamento su tematiche attinenti il counseling, frequentati negli ultimi tre anni;
  • fornire evidenza oggettiva della esperienza operativa maturata negli ultimi tre anni.

Affinché venga rinnovata l’attestazione , l’iscritto nel Registro Italiano dei Counselor S.I.Co. deve aver effettuato nel triennio:

  • avere frequentato almeno 90 ore di aggiornamento su tematiche attinenti il Counseling nel proprio ambito di intervento e/o di indirizzo, oltre ad un minimo di 30 ore di supervisione professionale;

5.2.1 Saranno riconosciuti quale aggiornamento professionale:

  • Partecipazione a Convegni scientifici o corsi relativi al proprio campo di competenza;
  • Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, workshop, stage effettuati nelle scuole riconosciute da  S.I.Co. relativi al proprio ambito di specializzazione.
  • Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shop, stage, autorizzati dal C.d.A. effettuati presso le Sedi Periferiche S.I.Co. o c/o il Centro Formazione e Aggiornamento Professionale della S.I.Co.;
  • non avere dato luogo a più di un giustificato reclamo da parte di utenti/clienti o da parte di soggetti Aziende private o pubbliche negli ultimi tre anni;
  • non avere dato luogo a più di un richiamo scritto da parte della S.I.Co. per violazioni accertate del codice di deontologia professionale;
  • non avere dato luogo a più di una sospensione della attestazione per violazioni accertate al codice di deontologia professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi.

Nel caso in cui l’iscritto al Registro non soddisfi uno dei sopraelencati requisiti, verrà convocato dal C.d.A. a sostenere nuovamente la prova orale finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. In funzione della documentazione presentata e dell’esito dell’eventuale ripetizione della prova orale, l’attestazione  potrà essere rinnovata per il successivo triennio, rinnovata per un solo anno, sospesa o ritirata.

Articolo 6 – SOSPENSIONE E REVOCA

6.1 Sospensione

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta della Commissione d’esame, il Presidente S.I.Co., su richiesta dell’Amministratore Delegato, dispone la sospensione della attestazione. Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso al Candidato a mezzo raccomandata pec.

Il Collegio dei Probiviri, per il tramite del Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione dell’attestazione emesso dal Presidente S.I.Co. Il provvedimento di sospensione può essere applicato:

  • per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale;
  • nel caso in cui l’iscritto al Registro Italiano Counselor non abbia presentato richiesta di rinnovo dell’Attestato di Qualità, scaduto da oltre tre mesi;
  • nel caso in cui l’iscritto al Registro non abbia corrisposto entro 90 giorni dall’avviso la quota di iscrizione; nel caso in cui il Candidato abbia presentato all’atto del rinnovo una documentazione insufficiente, o non integrata, nei giorni successivi secondo quanto richiesto dalla S.I.Co.;
  • nel caso in cui l’iscritto al Registro non sottoscriva, entro 30 giorni da quando gli sia richiesto, i documenti previsti.

La sospensione comporta per l’iscritto al Registro l’obbligo:

  • di sospendere l’impiego di qualsiasi marchio S.I.Co.;
  • l’obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro Italiano Counselor;
  • l’obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione al proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata o singolo individuo.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà della S.I.Co. decidere circa il raddoppio del periodo di sospensione (senza limitazioni) e la diffusione della notizia circa l’avvenuta sospensione a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili.

6.2 Revoca

Il C.d.A., su proposta motivata dell’Amministratore Delegato, delibera circa la revoca della attestazione e la cancellazione dal Registro.  Il provvedimento di revoca della attestazione e cancellazione può essere applicato:

  • per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale;
  • nel caso in cui l’iscritto al Registro non abbia presentata richiesta di rinnovo dell’Attestato scaduto da oltre tre mesi e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla scadenza del’Attestato, alla presentazione delle documentazioni. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall’invio dell’avviso di revoca e cancellazione all’iscritto al Registro a mezzo raccomandata AR;
  • nel caso in cui l’iscritto non abbia corrisposto entro 90 giorni dall’avviso, la quota di iscrizione e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla data di emissione dell’avviso.

Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall’invio dell’avviso di revoca e cancellazione dell’iscritto dal Registro a mezzo pec, nel caso in cui il Candidato abbia presentato all’atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata nei 60 giorni successivi secondo quanto richiesto dal C.d.A. o non abbia provveduto alla presentazione nei successivi sei mesi dalla data di scadenza dell’Attestato.

La revoca dell’attestazione  e la cancellazione dal relativo registro comporta per l’iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti:

l’obbligo di cessare l’impiego a qualsiasi titolo del marchio di qualità S.I.Co.; l’obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro Italiano Counselor;

l’obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione al proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata o singolo individuo.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà della S.I.Co. tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, oltre che dare avviso della avvenuta revoca e cancellazione a mezzo stampa e direttamente a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili. 

Articolo 7 – RECLAMI

I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto all’Amministratore Delegato S.I.Co. ovvero al Presidente S.I.Co.. I reclami vengono analizzati, comunque, sempre dal C.d.A. che ne risponde direttamente.

Il C.d.A. comunica al Candidato o all’iscritto al Registro l’avvenuta ricezione del reclamo indicando i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta. Decorso tale termine il C.d.A. deve comunicare al Candidato o all’iscritto al Registro le motivazioni del ritardo.

Articolo 8 – RICORSI

I ricorsi contro l’operato degli Organi Proponenti (Commissione d’esame) e deliberanti l’attestazione (C.d.A. e Presidenza S.I.Co.), vengono proposti dalla parte lesa al Collegio dei Probiviri per il tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto. Il Collegio, sentite le parti ed acquisita l’eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato. Il giudizio emesso dal Collegio non è appellabile nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati requisiti di riconoscimento da parte della S.I.Co.

Articolo 9 – USO SCORRETTO DEGLI ATTESTATI E DEI MARCHI

L’utilizzo del marchio S.I.Co., dell’attestazione , ed i comportamenti sono regolamentati dal “Codice Deontologico S.I.Co.”. In tale documento e nel “Regolamento di Giustizia e Disciplina” sono stabilite le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione. In particolare è proibito l’uso del marchio di qualità S.I.Co. senza formale richiesta al C.d.A., per offrire, effettuare e documentare attività diverse da quella di operatore del Counseling.

Articolo 10 – ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI PROFESSIONALE (Art. 7 legge 4/2013)

Tutti gli scritti al Registro Italiano dei Counselor devono stipulare una specifica polizza assicurativa per la propria attività professionale con le caratteristiche riportate di seguito e la copia della polizza quietanzata deve essere inviata alla S.I.Co. Nazionale ogni anno. 

La polizza dovrà coprire il rischio professionale come descritto e riportare nello specifico le seguenti definizioni:

Descrizione del rischio

Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall’esercizio della libera professione di “Counselor” svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto sia delle leggi e regolamenti che la disciplinano, sia dello statuto e del regolamento interno dell’associazione professionale di categoria S.I.Co. – Società Italiana di Counseling.

L’assicurazione, oltre allo svolgimento dell’attività professionale sopra menzionata esercitata a norma di legge e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all’interno di strutture pubbliche che private nonchè a domicilio dei clienti, comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato:

  • dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l’attività e conduzione dei locali adibiti ad uso studio professionale nonchè delle attrezzature ivi esistenti, compresi i lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad impresa, la garanzia si intende prestata per il rischio committenza;
  • da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Collaboratori e/o consulenti

Premesso che l’assicurato può avvalersi dell’opera di consulenti e/o persone in genere – non a libro paga ne in rapporto di collaborazione coodinata e continuativa e/o a progetto – si precisa che l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’assicurato:

  • per fatto imputabile alle suddette persone
  • per danni subiti dalle suddette persone

Massimale minimo

La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che viene fissato in € 1.000.000,00.