Maggio 2002 Lettera al Presidente dell’ordine degli Psicologi Lombardia

Maggio 2002 Lettera al Presidente dell’ordine degli Psicologi Lombardia

S.I.Co.
Società Italiana di Counseling
Via San Martino della Battaglia n°25
00185 Roma – Tel/Fax 06/4941147
Cod. Fisc. 94048280484
E-mail: sico@sicoitalia.it
c/c Postale n° 756007

Al: Dr. Roberto Bergonzi
Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia.
Corso Buenos Aires n° 75
20124 Milano

Gent.mo Dr. Roberto Bergonzi,

ho preso visione della delibera che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha emanato relativamente agli elenchi di psicologi esperti in aree specifiche.
A tale proposito, in qualità di Amministratore delegato della S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) ed in particolare in riferimento al counseling psicologico, con la presente La voglio informare che la S.I.Co. Società Italiana di Counseling fondata nel 1993, attraverso un attento lavoro alle esigenze del territorio, ai livelli professionali esistenti, verificando diversi modelli formativi, orientamenti teorici, programmi italiani ed esteri e molto altro, ha fissato dei criteri di accreditamento per i singoli counselor e per le scuole che intendano fare formazione in counseling. (vedi intervento pag. 127 del testo allegato)

Questa mia lettera ha il fine di informare il Vs. gruppo di lavoro “Accreditamento” dell’esistenza di criteri già strutturati per una corretta qualità formativa e per una elevata professionalità del Counselor.
La figura professionale del counselor è stata definita e tale definizione è stata inviata al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) in data 3/12/1999.
A Maggio 2000 poi, la S.I.Co. è stata inserita nella consulta delle professioni non regolamentate. (all. 1)
La figura professionale è stata così definita:

“Il Counselor è la figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed in possesso pertanto di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.
L’intervento di Counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazioni delle potenzialità del cliente.
All’interno di comunità: ospedali, scuole, università, aziende, comunità religiose, l’intervento di Counseling è mirato da un lato a risolvere nel singolo individuo il conflitto esistenziale o il disagio emotivo che ne compromettono una espressione piena e creativa, dall’altro può inserirsi come elemento facilitante il dialogo tra la struttura e il dipendente.”

La professione è denominata Counseling
Il professionista è denominato Counselor
(vedi pag. 222)

La stessa definizione di figura professionale la stiamo rendendo nota a livello regionale e in altri ambiti, sia istituzionali che non, per divulgare la conoscenza di una professione ancora poco conosciuta. Questo è uno dei nostri scopi statutari.

Condivido il suo disappunto che un counselor possa essere definito un esperto in psicologia, mentre in realtà non può esserlo. Infatti un counselor ha conoscenza di materie di carattere psicologico come di altre. Essendo la figura professionale multidisciplinare si possono avere orientamenti filosofici, sociologici, ecc. (vedi Ambiti di intervento Pag. 241).

Ciò nonostante non posso condividere che il counseling venga riservato esclusivamente a psicologi.

Per la formazione di un Counselor i diplomi e le lauree istituzionali sono considerate acquisizioni culturali.
Si richiede una base culturale minima equivalente o equipollente al diploma di scuola media superiore, ovvero al diploma di laurea, ovvero alla laurea.

I termini equivalente ed equipollente vengono considerati come appresso specificato:
Equivalente = Avere lo stesso valore uno rispetto all’altro.
Equipollente = Documenti non uguali nella forma, ma nel valore intrinseco, rispetto a ciò che attestano: specifico di titoli di studio di Stati diversi.

Potendo dunque accedere alla formazione in counseling individui in possesso di licenza media superiore, ovvero di ogni tipo di laurea, nel primo caso si avrà una qualificazione professionale, nel secondo caso una specializzazione post lauream.
Es. Counselor nella relazione di aiuto. – Medico Counselor.

Nel Vs. ambito specifico, al termine di una formazione in counseling da parte di uno psicologo, si avrà la figura professionale dello Psicologo Counselor, che riportiamo nella sua definizione specifica dell’ambito di competenza.

Ambito “psicologico” = Counseling psicologico. Di esclusiva competenza dello psicologo, prevede una relazione terapeutica breve con attività di sostegno, orientamento, diagnosi, prevenzione, riabilitazione. ( vedi pag. 243)

Vi riportiamo di seguito i criteri di valutazione delle formazioni in counseling da noi attuate.
La formazione dovrà essere documentata ed essere stata effettuata presso una delle scuole o istituti accreditati dalla S.I.Co. o presso altri istituti che pur non avendo chiesto l’accreditamento presso la S.I.Co., vengano riconosciuti idonei alla formazione ad insindacabile giudizio del C.d.A.
Il C.d.A., come previsto dal Regolamento Interno verificherà i titoli acquisiti chiedendo, ove necessario, copie autenticate o certificazioni originali ad integrazione e/o conferma del curriculum ricevuto, provvedendo così alla relativa iscrizione al Registro Professionale.
L’iscrizione al Registro prevede un contributo “Una Tantum” per diritti di segreteria ovvero d’esame che sarà fissato di anno in anno dal C.d.A. e che verrà richiesto al momento della formalizzazione.
Per la valutazione dei titoli il C.d.A. fa riferimento alle materie costituenti il corso di formazione, alle ore di formazione, alla coerenza della continuità didattica formativa presso una stessa scuola per almeno 300 ore, oltre ad eventuali altri seminari e/o altri iter formativi.

Dovrà inoltre essere prodotta una certificazione attestante:
50 ore di percorso personale individuale o di gruppo.
70 ore di supervisione didattica
Studio del codice di etica e deontologia professionale
Totale delle ore di formazione minima 420
(vedi pag. 234 e seguenti)

Va precisato che essendo previste all’interno dei vari percorsi formativi materie che gli psicologi seguono durante il loro percorso formativo universitario, queste materie non possono essere escluse dalla formazione del counselor, perché saranno trattate nella modalità specifica appartenente al tipo di orientamento della scuola. In casi eccezionali, la scuola potrà, se lo riterrà opportuno dopo una corretta valutazione, accettare dei crediti formativi.
Es. la psicologia generale sarà trattata in modo diverso a seconda che la scuola sia ad orientamento gestaltico, sistemico, A.T., bioenergetico, filosofico, pedagogico, ecc.
Ribadiamo inoltre che Il percorso formativo deve essere articolato su tre anni, per motivi di assimilazione ed elaborazione della formazione, indipendentemente dal numero di ore.

L’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co. prevede dopo la valutazione dei titoli come suddetto, un esame valutativo. (vedi pag. 201 e seguenti)

Inoltre successivamente all’iscrizione è previsto un controllo in itinere per tutta la vita professionale attraverso aggiornamenti periodici certificati e dimostrazione di attività professionale prevalente o continuativa. (100 ore di aggiornamento professionale e trenta ore di supervisione professionale ogni tre anni, ecc., vedi pag. 204)

Nel libro che Le allego potrà trovare lo statuto e il regolamento interno della S.I.Co. al quale far riferimento.
Mi auguro che le Vs. delibere possano essere rivedibili e si orientino verso definizioni che tutelino un altrettanto elevato grado di professionalità.

Più esplicitamente:
Il counselor non può dichiararsi esperto in psicologia né tanto meno psicologo perché non ne ha competenza.
Lo psicologo, attraverso l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento, come recita l’art. 1 della legge 18/2/1989, può fare prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì …, ma non può fare interventi di counseling perché non ne ha competenza.
Il counseling psicologico non può essere la scorciatoia per fare lo psicoterapeuta perché anche in questo caso non se ne ha la competenza.

Tutto questo sta a noi Ordini e Associazioni professionali definirlo correttamente per evitare confusione nei confronti dell’utenza.

A questo proposito la S.I.Co. obbliga gli iscritti al Registro di esporre la certificazione in counseling rilasciata e a dichiarare nelle fatture: “Intervento di counseling o Prestazione professionale di counseling”.
Una scorretta dichiarazione può essere denunciata.

Per ulteriori chiarimenti la invito a contattarmi telefonicamente o se preferisce avrò il piacere di incontrarla personalmente.

Le invio i più cordiali saluti.
Per il C.d.A.
L’Amministratore delegato
Sergio Stranieri

Roma lì: Maggio 2002